Via Gemito dossier illegittimità

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Via Gemito dossier illegittimità

 

Consentire il transito a furgoni e bus aziendali su una strada a senso unico larga poco più di 3 metri (in qualche punto anche meno di 3 metri) e priva di marciapiede presenta gravi profili di illegittimità e pericolo, anche se regolamentata come Zona a Traffico Limitato (ZTL).

Il provvedimento contrasta con diverse norme del codice della strada

Via Gemito dossier illeggittimità

Le Violazioni Normative Principali

  • Regola del metro pedonale: In assenza di marciapiede rialzato, la legge impone di lasciare uno spazio minimo di almeno 1 metro per il transito dei pedoni. Art. 157, comma 2, CdS: ” Art. 157.
  • Larghezza dei veicoli: Gli autobus possono raggiungere una larghezza massima di 2,55 metri (esclusi gli specchietti) (Art. 61 CdS). I furgoni commerciali superano spesso i 2 metri.
  • Incompatibilità fisica: Sottraendo 1 metro per i pedoni da una strada di circa 3,10 metri, rimangono solo 2,10 metri. Un autobus o un furgone grande non possono fisicamente transitare senza azzerare lo spazio di sicurezza pedonale.
  • Standard delle corsie: Le norme tecniche del Ministero delle Infrastrutture prevedono che le corsie destinate al transito di mezzi pubblici o pesanti debbano avere una larghezza minima di 3,50 metri.

Profili di Responsabilità del Comune

Il Comune ha la facoltà di regolamentare la ZTL (Art. 7 CdS), ma le sue ordinanze non possono derogare al principio fondamentale di tutela della sicurezza stradale e degli utenti deboli.

Una scelta del genere espone l’amministrazione comunale a una palese responsabilità civile e penale in caso di investimento di un pedone, data l’impossibilità oggettiva di convivenza in sicurezza tra pedoni e mezzi pesanti in uno spazio così ristretto.

Aggiungo che la strada in alcuni punti non raggiunge i 3 metri di larghezza.

Il paradosso delle barriere architettoniche: La mancanza assoluta di marciapiedi o di percorsi protetti rende la via di fatto inagibile e pericolosa per le persone con disabilità o mobilità ridotta, le quali si trovano a dover condividere una carreggiata strettissima con il passaggio ravvicinato di veicoli a motore.

  • Mancanza di spazi di fuga: In poco più di 3 metri, la sagoma di un’automobile (circa 1,80 metri) o di un furgone lascia uno spazio residuo insufficiente a garantire la distanza minima di sicurezza per un pedone, figurarsi per una sedia a rotelle o un passeggino.

Cosa dice la legge e responsabilità del Comune

Anche se il Comune regolamenta l’accesso tramite ZTL per tutelare i residenti, il potere di gestione del traffico (Art. 7 del Codice della Strada) incontra un limite invalicabile nei principi generali di sicurezza della circolazione.
1. Prevalenza dell’incolumità: Un’ordinanza comunale che consente la circolazione in un tratto strutturalmente inidoneo alla coesistenza veicolo-pedone può essere contestata per eccesso di potere e difetto di istruttoria sotto il profilo della sicurezza.
2. Discriminazione indiretta: Impedire di fatto la fruizione in sicurezza di una via pubblica ai soggetti fragili viola le normative sull’accessibilità urbana (P.E.B.A. – Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) e i principi costituzionali di uguaglianza e libertà di movimento.

Se i varchi elettronici controllano solo l’ingresso lato mare (come i varchi di Corso Vittoria Colonna o Piazza degli Eroi), le auto entrate regolarmente nelle fasce di apertura usano via Vincenzo Gemito come via di fuga incontrollata a qualsiasi ora, raddoppiando il pericolo a causa del flusso continuo di taxi e dipendenti d’hotel.

Perché questo meccanismo è illegittimo

L’ordinanza della ZTL non può violare i principi di sicurezza urbana per i seguenti motivi:

  • Abuso delle deroghe: I permessi per taxi o dipendenti di strutture alberghiere sono legati alle necessità di servizio, ma non concedono il diritto di transitare su strade strutturalmente inidonee e prive di percorsi pedonali protetti.
  • Elusione degli orari della ZTL: Il fatto che i veicoli entrino quando la ZTL non è attiva ed escano forzando il transito su una via stretta durante gli orari di chiusura dimostra un difetto urbanistico e di controllo da parte dell’amministrazione.
  • Mancanza di controlli bidirezionali: Molti Comuni installano telecamere solo in entrata. In vie critiche come via Gemito, l’assenza di un varco elettronico anche in uscita impedisce di sanzionare chi abusa del percorso.

[21:39, 03/08/2026] Bruno Mancini: Lasciare incustoditi gli accessi storici da via De Luca (zona ex Maternità/ASL) e dall’ingresso delle scuole elementari Marconi trasforma di fatto la ZTL in una “zona a traffico aperto”, dove via Vincenzo Gemito diventa l’imbuto terminale di un flusso incontrollato.

Dal punto di vista amministrativo e legale, questa situazione rafforza la contestazione nei confronti del Comune per tre motivi precisi:

I Profili di Illegittimità Amministrativa

  • Violazione del DPR 250/1999 (Regolamento d’installazione delle telecamere ZTL): Le linee guida ministeriali prevedono che i sistemi di controllo elettronico debbano coprire tutti i punti di accesso del perimetro. Un sistema parziale che lascia “varchi franchi” (come via De Luca) non persegue lo scopo di riduzione del traffico, rendendo la ZTL inefficace e discriminatoria per chi invece rispetta i varchi attivi.
  • Aggravio del rischio in area scolastica: L’assenza di controlli presso il plesso scolastico Marconi e la sede ASL crea una commistione pericolosissima tra veicoli in transito non autorizzati e utenza debole (bambini, genitori, anziani e disabili diretti alle strutture sanitarie).
  • Eccesso di potere per carenza di istruttoria: Il Comune, pur conoscendo la larghezza minima di via Gemito (circa 3 metri), non ha predisposto un piano del traffico idoneo a proteggerla, convogliando su di essa il traffico abusivo proveniente dagli accessi non vigilati.

[21:41, 03/08/2026] Bruno Mancini: ecco l’elenco dettagliato delle leggi italiane ed europee che dimostrano l’illegalità della gestione di via Vincenzo Gemito e dei varchi mancanti.

Normative Italiane (Codice della Strada e Sicurezza)

  • Art. 157, comma 2, Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992): Stabilisce che, in assenza di marciapiede rialzato, i veicoli in sosta o in transito devono lasciare uno spazio minimo di almeno 1 metro per il passaggio dei pedoni. In una strada di poco superiore a 3 metri, il transito di un mezzo largo più di 2 metri azzera matematicamente questo diritto, creando una situazione di illegalità permanente.
  • Art. 140, comma 1, Codice della Strada: È il principio cardine di tutto il Codice. Obbliga gli utenti della strada e gli enti proprietari a comportarsi in modo che “sia salvaguardata la sicurezza stradale”. Un’ordinanza ZTL che incanala traffico pesante in un imbuto privo di tutele per i pedoni viola direttamente questo principio guida.
  • Art. 7, comma 9, Codice della Strada: Regola l’istituzione delle ZTL. La legge specifica che le ZTL devono rispondere a esigenze di sicurezza, tutela della salute e dell’ordine pubblico. Usare una ZTL “colabrodo” (con varchi aperti) che scarica il traffico parassitario su una via fragile tradisce lo scopo stesso per cui la ZTL è permessa dalla legge.
  • D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 (Regolamento d’installazione delle telecamere): La normativa prevede che il sistema di videosorveglianza della ZTL sia organico. Lasciare “varchi franchi” scoperti (via De Luca e scuole Marconi) configura un vizio di efficacia e di parità di trattamento dei cittadini, rendendo il sistema stradale insicuro e aggirabile.

Normative sulle Barriere Architettoniche e Disabilità

  • Art. 24, Legge 104/1992: Dispone che l’eliminazione delle barriere architettoniche deve riguardare anche le strade pubbliche. Una strada d’intenso transito veicolare, stretta e senza marciapiede, esclude totalmente le carrozzine e i cittadini a mobilità ridotta, configurandosi come una barriera architettonica stradale insormontabile consentita dall’amministrazione.
  • D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento barriere architettoniche negli spazi pubblici): L’Articolo 4 impone che i percorsi pedonali strutturati nelle strade pubbliche debbano possedere requisiti geometrici tali da consentire il transito sicuro anche ai disabili. Consentire il passaggio di autobus aziendali o furgoni in 3 metri di spazio cancella qualsiasi requisito di accessibilità.
  • Legge 1 marzo 2006, n. 67 (Tutela giudiziaria delle persone con disabilità): Questa legge sanziona la “discriminazione indiretta”. Si verifica quando una disposizione, un criterio o una pratica apparentemente neutri (come un’ordinanza sul traffico o una ZTL parziale) mettono le persone con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri. Impedire il passaggio sicuro su via Gemito ai disabili a causa del traffico è una discriminazione indiretta.

Trattati e Direttive Europee

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Articolo 26): L’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. L’inaccessibilità di una via del centro cittadino contrasta con lo spirito di questo articolo.
  • Risoluzione del Parlamento Europeo del 7 ottobre 2021 sulla sicurezza stradale nell’UE: Il documento fissa l’obiettivo “Vision Zero” (zero vittime stradali entro il 2050) e chiede agli Stati membri di dare assoluta priorità agli utenti vulnerabili della strada (pedoni, ciclisti, disabili) nella pianificazione urbana e nella gestione del traffico nei centri storici.

Bruno Mancini

Bruno Mancini scrittore

Bruno Mancini Presidente DILA APS

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