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Indennizzo cessazione attività commerciale

È concesso, a domanda, agli iscritti alla gestione autonoma dei commercianti che cessano definitivamente l’attività nel periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2011.

CHI HA DIRITTO

Possono chiedere l’indennizzo:
i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;
gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
gli agenti e rappresentanti di commercio.

I REQUISITI

L’indennizzo può essere corrisposto se il richiedente:
ha compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna;
è iscritto, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, come titolare o coadiutore, nella Gestione speciale commercianti.
Per poter ottenere l’indennizzo l’assicurato deve cessare definitivamente l’attività commerciale e riconsegnare al Comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto e/o per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Il titolare dell’attività deve aver effettuato la cancellazione:
dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
dal ruolo provinciale istituito presso la Camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio.

LA DOMANDA

Deve essere presentata, entro il 31.1.2012, presso la sede Inps territorialmente competente per residenza, utilizzando il modulo appositamente predisposto (Mod. IND COM/207-448), direttamente o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante:
la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
l’avvenuta riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero di entrambe in caso di attività abbinata;
la cancellazione del titolare dell’attività dal registro degli esercenti attività di commercio (REC) se l’attività si riferiva alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
la cancellazione del titolare dell’attività dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

QUANDO SPETTA

L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti (compresa la cancellazione definitiva dell’attività commerciale) e fino alla decorrenza della c.d. finestra di accesso per la pensione di vecchiaia.
La corresponsione cessa dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell’attività lavorativa, subordinata o autonoma.

QUANTO SPETTA

L’indennità é pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti.

PARTICOLARITÀ

L’indennità é compatibile con qualsiasi pensione diretta (anzianità, assegno ordinario, inabilità) e ai superstiti.
Non è previsto il pagamento di trattamenti di famiglia.

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Bruno Mancini

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