Contratto di Cooperazione Culturale tra un’Associazione Algerina (Fikr wa Ibdâ‘ Thaqafi) e un’Associazione Italiana

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Contratto di Cooperazione Culturale tra un’Associazione Algerina (Fikr wa Ibdâ‘ Thaqafi) e un’Associazione Italiana ……….

PREAMBOLO
Sulla base della volontà condivisa tra le due parti di rafforzare i ponti di cooperazione culturale e sviluppare iniziative volte a promuovere la creatività e gli scambi culturali tra Algeria e Italia, si sono accordati:

1. L’Associazione Algerina:
Nome: Associazione Fikr wa Ibdâ‘ Culturale
Sede: Khemis Miliana, Provincia di Aïn Defla
Rappresentata dal Sig: Mohamed Larachiche
In qualità di: Presidente dell’Associazione

2. L’Associazione Italiana:
Nome:
Sede:
Rappresentata da: Bruno Mancini
In qualità di: Presidente dell’Associazione
Di seguito denominate “le Parti”.

Le Parti convengono quanto segue:
Articolo 1:Oggetto del Contratto
Il presente contratto ha come obiettivo l’instaurazione di una cooperazione culturale tra le Parti, che comprenda:
1. Organizzazione e coordinamento di manifestazioni culturali sia in Algeria che in Italia.
2. Scambi culturali e artistici tra gli artisti dei due Paesi.
3. Scambio di esperienze e competenze nei vari ambiti culturali e artistici.
4. Promozione e valorizzazione delle produzioni artistiche dei due Paesi attraverso mostre, conferenze, workshop e pubblicazioni.
5. Promozione del patrimonio culturale locale algerino e italiano.
Articolo 2: Aree di Cooperazione
Le Parti si impegnano a:
1. Coordinare congiuntamente l’organizzazione di incontri, mostre, workshop, serate letterarie e altre attività culturali.
2. Favorire lo scambio di delegazioni artistiche e culturali secondo programmi stabiliti periodicamente.
3. Collaborare nella preparazione e diffusione di materiali informativi per promuovere le produzioni artistiche e il patrimonio culturale.
4. Scambiarsi documentazioni, studi e programmi di interesse comune.
5. Incoraggiare la partecipazione di giovani e creativi dei due Paesi nelle attività comuni.
Articolo 3: Obblighi delle Parti
1. Ogni Parte si impegna a fornire supporto organizzativo e logistico per garantire il successo delle attività comuni sul proprio territorio.
2. Ogni Parte faciliterà le procedure di accoglienza delle delegazioni dell’altra Parte, nel rispetto delle leggi vigenti.
3. Le spese relative alle proprie delegazioni saranno a carico di ciascuna Parte, salvo diverso accordo scritto.
4. Le Parti si impegnano a rispettare le normative nazionali e internazionali sulla proprietà intellettuale.
Articolo 4: Durata del Contratto
Il presente contratto ha durata di due anni, rinnovabile automaticamente, salvo comunicazione scritta di una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza.
Articolo 5: Risoluzione Amichevole delle Controversie
Tutte le controversie che potrebbero sorgere dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente contratto saranno risolte amichevolmente tra le Parti.
In caso di mancato accordo, sarà possibile ricorrere all’arbitrato secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.
Articolo 6: Disposizioni Generali
1. Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e firmata da entrambe le Parti.
2. Il contratto è redatto in due copie originali, una in lingua araba e una in lingua italiana, entrambe legalmente valide.
3. Il contratto entra in vigore dalla data della firma delle Parti.

Firme
Prima Parte (Associazione Algerina):
Nome: Associazione Fikr wa Ibdâ‘ Culturale

Seconda Parte (Associazione Italiana):
Nome:
Data:
Firma e timbro:

Bruno Mancini

Bruno Mancini scrittore

Bruno Mancini Presidente DILA APS

DILA APS.it

DILA Altervista

NUSIV - Premio Otto milioni

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